CAR LIFE ASSISTENZA STRADALE
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PRESTAZIONI GARANTITE Assistenza autoveicoli
01 - Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo)
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato. Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell’intestatario del servizio. Qualora il dèpannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.
02 - Soccorso stradale
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l’intestatario del servizio, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vicina.
Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora la problematica abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’intestatario del servizio o per la circolazione stradale.
In caso di scoppio, foratura o rottura di un pneumatico occorso durante la circolazione stradale o in caso di esaurimento o errore carburante, esaurimento della batteria o in caso di smarrimento/rottura chiavi (anche elettroniche) o blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il veicolo, il Dépannage o il Traino.
In caso di esaurimento del carburante, la Centrale Operativa provvederà a trasportare il veicolo al più vicino punto di rifornimento carburante.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150,00 per servizio. Si specifica che: nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 (cinque) giorni; nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza; in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all’inestatario del servizio; la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento della problematica, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti; la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del veicolo per il quale si richiede soccorso presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso); il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell’intestatario del servizio, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del servizio; si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del veicolo.
03 - Recupero difficoltoso
Qualora il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il veicolo danneggiato. L’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di euro 250,00 per soccorso.
04 - Veicolo in sostituzione (prestazione valida oltre 8 ore di manodopera)
Qualora il veicolo necessiti di una riparazione con più di 8 ore di manodopera certificata dal capo officina e secondo i tempari della casa costruttrice, la centrale operativa, a suo insindacabile giudizio metterà a disposizione dell'intestatario del servizio un'auto in sostituzione di cilindrata non superiore a 1.200 cc per una durata massima di 3(tre) giorni. Si specifica che: il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva; la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo.
ESCLUSIONI
1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’intestatario del veicolo risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza); b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; d) dolo o colpa grave dell’inestatario del veicolo o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio; e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; f) circolazione stradale di veicoli non previsti nel servizio ; g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose; h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice; i) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice; j) immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione; k) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove; l) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti; m) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni; n) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario); o) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche; p) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
2) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell’evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
4) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
5) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’Autorità pubblica competente.